IL FATTO
Due scrittori pubblicano un libro che racconta dei fatti giudiziari accaduti quasi vent’anni prima, che hanno visto come protagonista un altro soggetto.
Alcuni estratti del libro cartaceo vengono inseriti sul web e sono liberamente consultabili tramite motore di ricerca.
IL PROCESSO
Il soggetto cita in giudizio gli autori del libro e la casa editrice che lo ha pubblicato, invocando il diritto all’oblio, chiedendo il ritiro dal commercio del libro.
La vicenda giudiziaria è articolata: inizialmente la domanda di deindicizzazione è stata proposta anche nei confronti del motore di ricerca; tuttavia, a seguito dell’interruzione del processo, lo stesso viene riassunto, e l’UNICA domanda formulata al giudice è – appunto – quella di ritiro dal commercio del libro per violazione del diritto all’oblio.
I fatti, è bene precisarlo, risalgono a prima dell’entrata in vigore del GDPR (24 maggio 2016).
IL DIRITTO ALL’OBLIO
L’art. 17 del G.D.P.R. stabilisce che l’interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, e ciò senza ingiustificato ritardo.
Il titolare del trattamento è obbligato a cancellare, senza ingiustificato ritardo, i dati personali, se non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti a trattati, se vi è revoca del consenso o opposizione al trattamento da parte del titolare, se vi è trattamento illecito dei dati, se i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico, se sono stati raccolti all’offerta di servizi della società dell’informazione.
Il titolare del trattamento, inoltre, se ha reso pubblici dati personali è obbligato a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, adottando misure per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta di oblio proveniente dall’interessato.
Tale norma non si applica nel caso in cui il trattamento dei dati sia necessario per l’esercizio della libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo giuridico, per motivi di interesse pubblico nel settore sanitario, per fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in giudizio.
Anche prima dell’entrata in vigore del GDPR il diritto all’oblio era comunque bilanciato, secondo la giurisprudenza, al diritto all’informazione: per questo motivo, anche per fatti anteriori all’entrata in vigore del GDPR, è consentita la deindicizzazione di articoli dai motori di ricerca, per evitare che un accesso agevolato e protratto nel tempo ai dati personali del soggetto interessato, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest’ultimo a “non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate” (cfr. Cass. 15160/21 e 3953/22).
Nel caso di specie, tuttavia, il diritto all’oblio non può trovare applicazione: la domanda proposta dal soggetto, infatti, riguarda la richiesta di ritiro dal commercio di un libro, scritto nei limiti dell’attività di informazione giornalistica, esimente che trovava applicazione giurisprudenziale anche prima dell’entrata in vigore del GDPR.
COME È ANDATA A FINIRE?
La domanda di ritiro dal commercio del libro è stata rigettata, e il richiedente è stato condannato a rimborsare le spese processuali, oltre che a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.