Codice di condotta

L’Avvocato è obbligato al rispetto dei doveri e delle regole di condotta imposti dal Codice Deontologico Forense, la cui violazione costituisce illecito disciplinare e comporta l’applicazione delle relative sanzioni. In particolare tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV e VI del Codice Deontologico Forense, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi, comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Legge Professionale), da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 del Codice Deontologico Forense.